Art. 5 Il Presidente del Consiglio Direttivo


1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.

3.Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

7. La revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo può essere disposta dall'Assemblea con il raggiungimento di due terzi (2/3) dei voti favorevoli delle società aventi diritto di voto. Qualora il Presidente e/o i Componenti del Consiglio Direttivo siano stati eletti dal Consiglio Federale la revoca deve essere deliberata dal Consiglio Federale, su proposta dell'Assemblea delle società.