Art. 5 Indennizzo per il tesseramento degli atleti di Serie A Maschile
1. Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si farà riferimento al diritto sportivo acquisito nell'anno nel quale si dovrà procedere al tesseramento dall'affiliato in favore del quale il tesseramento viene domandato.
2. L'affiliato che presenti domanda di tesseramento di un atleta che ha partecipato ad un Campionato di Serie A Maschile non soggetto a vincolo volontario è tenuto a versare un indennizzo all'affiliato con il quale l'atleta era tesserato. L'indennizzo è stabilito concordemente tra i due affiliati. In caso di mancato accordo tra gli affiliati l'indennizzo sarà determinato secondo i parametri di cui all'allegato alle presenti norme che debbono intendersi a tutti gli effetti quelli previsti dal comma quarto dell'articolo 10 ter dello Statuto FIPAV. In caso di atleta tesserato per trasferimento temporaneo (c.d. prestito) il diritto all'indennizzo spetta al sodalizio vincolante. L'indennizzo non sarà dovuto nel solo caso in cui l'atleta che presenta domanda di tesseramento non soggetto a vincolo volontario abbia già compiuto 34 anni, con contratto scaduto. Il pagamento dell'indennizzo dovrà essere saldato entro il 30/09 dell'anno di riferimento. Per i trasferimenti che avvengono oltre tale data il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del tesseramento.
3. Il mancato pagamento dell'indennizzo è preclusivo all'iscrizione dell'affiliato moroso al Campionato a cui avrebbe titolo di partecipare nell'anno successivo.
4. L'indennizzo determinato secondo i parametri dell'allegato, salvo diverso accordo tra le parti, sarà dovuto anche dagli atleti tesserati per l'affiliato che cede il diritto di partecipazione ad un Campionato Nazionale di Serie A, nonché dagli atleti tesserati per l'affiliato che rinuncia all'iscrizione al campionato di Serie A (al quale aveva diritto), fatto salvo l'obbligo a carico dell'affiliato stesso di iscriversi ad un campionato non inferiore alla Serie B, nonché dagli atleti provenienti da federazione straniera ai sensi di quanto previsto dagli artt. 48-52 del Regolamento Affiliazioni e Tesseramenti FIPAV.
5. L'affiliato partecipante ai Campionati di Serie A Maschile che presenta domanda di tesseramento per un atleta italiano proveniente da un sodalizio estero dovrà versare l'indennizzo all'ultimo affiliato italiano di Serie A Maschile presso cui l'atleta è stato tesserato purché detto tesseramento non sia antecedente di oltre tre stagioni sportive rispetto a quella per la quale viene richiesto il tesseramento.
6. Qualora l'atleta e l'affiliato abbiano concordato una riduzione o l'azzeramento dell'indennizzo, tale pattuizione avrà effetto anche nei confronti del nuovo affiliato che richiederà il tesseramento dell'atleta.
7. I parametri previsti nell'allegato saranno applicabili anche nei casi di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio.