Art. 5 Le associate

1 - Sono associate alla L.N.D. le società e le associazioni sportive dilettantistiche costituitesi nelle forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, che hanno ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C., che partecipano all'attività agonistica indetta dalla L.N.D. e che hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale e degli altri oneri previsti da norme e regolamenti.

2 - Alla decadenza o revoca dell'affiliazione, oppure alla associazione ad altra Lega della F.I.G.C., consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, fermo restando quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti della F.I.G.C. e della L.N.D..

3 - La rappresentanza delle associate spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di rappresentanza sono nulli ad ogni effetto e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.