Art. 5 – Modalità di iscrizione al Registro federale

1. L'iscrizione nel Registro federale, da formularsi su apposito modulo federale, può essere richiesta dal soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

2. Se l'attività di agente sportivo è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

3. L'iscrizione al Registro federale è subordinata:

a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro;

b) alla stipula della polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l'anno solare in corso alla data della richiesta di iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.

4. L'agente sportivo deve depositare a corredo della domanda di iscrizione copia di documento di identità, in corso di validità, attestante la sua nazionalità.

5. Nel caso di conseguimento del titolo abilitativo unionale equipollente o di vecchio ordinamento, l'agente sportivo deve depositarne copia a corredo della domanda di iscrizione.

6. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

7. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione Federale Agenti Sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati. Si impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale.

8. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede all'iscrizione al Registro federale entro venti giorni dall'istanza dell'interessato.

9. Nel caso di domanda incompleta o di necessità di chiarimenti, la Commissione Federale Agenti Sportivi invita il richiedente a produrre ogni ulteriore documento. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre nuovamente dal deposito dei documenti o chiarimenti richiesti.

10. All'atto dell'iscrizione, la Commissione Federale Agenti Sportivi rilascia all'agente sportivo apposito certificato di avvenuta iscrizione.

11. L'iscrizione al Registro federale ha validità limitata all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi.