(Art. 5) Modalità di iscrizione al Registro nazionale

1. L'iscrizione al Registro nazionale avviene secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico.

2. Se l'attività di agente sportivo è svolta attraverso una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro nazionale, secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico.

3. La federazione sportiva nazionale professionistica provvede all'iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi entro venti giorni dall'istanza dell'interessato, rilasciando all'agente apposito certificato di avvenuta iscrizione.

4. Ricevuto il certificato di cui al comma precedente, l'interessato chiede al CONI di essere iscritto al Registro nazionale, dando prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo d'importo pari a 250,00 euro, secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico. Il CONI vi provvede entro trenta giorni, salvi gli effetti del soccorso istruttorio.

5. L'iscrizione al Registro nazionale abilita l'agente sportivo a operare nell'ambito della ovvero delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso il cui Registro federale risulta iscritto.

6. L'iscrizione al Registro nazionale è subordinata:
a) al pagamento di imposta di bollo pari a 250,00 euro;
b) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico, quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro;
c) alla stipula della polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contrattacon una compagnia con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

7. All'atto dell'iscrizione, il CONI rilascia un tesserino identificativo, riportante la qualifica di "agente sportivo CONI", con l'indicazione dell'una o più federazioni sportive professionistiche nel cui ambito l'agente è abilitato ad operare. Il tesserino è restituito nei casi di cancellazione dal Registro previsti dall'art. 7.

8. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle federazioni sportive nazionali professionistiche e delle federazioni sportive internazionali nell'ambito delle quali presta la propria attività professionale, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19.

9. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione CONI agenti sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati. Si impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale della federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito intende operare. È demandata a ciascuna federazione sportiva nazionale l'emanazione del Codice di condotta professionale.

10. L'iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), a partire dalla data d'iscrizione da parte del CONI, di cui al precedente comma 4.