Art. 5 – Organi del CONI

1. Sono organi del CONI:

a) il Consiglio Nazionale; b) la Giunta Nazionale; c) il Presidente; d) il Segretario Generale;  e) [Soppressa] f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi del CONI durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

I componenti sono rieleggibili per più mandati, ad eccezione del Presidente, dei rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, del rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e dei rappresentanti delle strutture periferiche del CONI facenti parte della Giunta Nazionale, i quali non possono restare in carica oltre tre mandati.

2-bis. Il computo dei mandati di cui al precedente comma si effettua, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, a decorrere dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.

3. I componenti degli organi del CONI, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

4. E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

5. Gli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi devono essere determinati con decreto dell'Autorità vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del CONI, sulla base delle vigenti direttive in materia.