Art. 5 Responsabilità delle persone fisiche

1. Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.

2. Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente in flitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.