Art. 5 Rinuncia alla “licenza” - Regolamento Organico dei Campionati di Pallavolo di Serie A Maschile

5.1. La rinuncia alla "licenza", e, conseguentemente, alla partecipazione al "CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA", può essere effettuata esclusivamente con dichiarazione scritta da inviare alla Lega, a mezzo raccomanda a/r o PEC, nel periodo dal 15 maggio al 31 maggio di ogni anno.

La rinuncia comporta la revoca automatica della "licenza" con decorrenza data di ricevimento della relativa dichiarazione.

La società sportiva che abbia rinunciato alla licenza nel periodo innanzi indicato potrà, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Lega entro il termine stabilito dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento, essere ammessa, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.

Gli atleti tesserati con la società che rinunci alla "licenza" nel periodo innanzi indicato, a condizione che quest'ultima venga ammessa ad un campionato non inferiore alla Serie B2, saranno liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di introitare le indennità previste dal Regolamento in materia che dovrà essere versato dalla Società di nuovo tesseramento dell'atleta richiedente.

La società che rinunci alla "licenza" in un periodo diverso da quello innanzi indicato (ovvero dall'1 giugno al 14 maggio di ogni anno) sarà retrocessa al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sugli atleti tesserati e con l'obbligo del pagamento, a favore della Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita per il Campionato a cui hanno rinunciato.