Art. 5 - Tutela assicurativa dei tesserati
1. Le Società Associate assicurano i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata, in conformità con quanto previsto dall'art. 45 delle N.O.I.F.
2. L'assicurazione deve essere a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è inefficace.
3. Le Società Associate hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio.
4. Il tesserato, beneficiario della assicurazione, deve rinunziare ad ogni effetto per sè e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Società Associata, o di chi per essa.
5. Le Società Associate hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.
6. Relativamente alle sole assicurazioni obbligatorie, le Società Associate devono trasmettere alla Lega Serie A copia delle polizze entro dieci giorni dalla stipulazione.