Art. 50 Modifiche all'ordinamento dei Campionati

1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.

2. La delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.

Norma transitoria
Le modifiche dell'ordinamento dei campionati, nonché i criteri di promozione e retrocessione, deliberate entro il 20 agosto 2021, andranno in vigore nella stagione sportiva 2021/2022.