Art. 50 - Prescrizione dell’azione - FIPAV -

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

3. Fermo quanto previsto al precedente art. 49 comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;

c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;

d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.