Art. 50 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.