Art.51 – Scioglimento del vincolo degli “atleti stranieri” alla FIPAV
1. Il vincolo di un atleta straniero nei confronti di un associato italiano si scioglie:
a) alla data di scadenza del certificato di trasferimento internazionale della Federazione di appartenenza;
b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto con l'associato vincolante;
c) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato vincolante;
d) per assorbimento o fusione dell'associato vincolante;
e) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione al campionato da parte dell'associato vincolante.