Art. 51 Arbitri fuori ruolo
1. Il Presidente dell'AIA autorizza gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta da presentare entro il termine inderogabile del 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, ovvero incarichi presso Federazioni estere. In caso di incarichi conferiti dopo il 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, la predetta domanda di autorizzazione deve essere presentata entro giorni trenta dalla data del conferimento dell'incarico.
L'autorizzazione, salvo revoca da parte del Presidente dell'AIA ovvero rinuncia all'incarico da parte dell'interessato, ha durata fino al 30 settembre della stagione successiva.
2. Dalla data dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'incarico gli osservatori arbitrali e gli arbitri benemeriti cessano di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.
3. I dirigenti benemeriti che ricoprono incarichi federali e presso le Leghe ai sensi dei precedenti articoli 49 e 50 cessano, parimenti, di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.
4. Gli arbitri fuori ruolo, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività tecnica a disposizione di qualsiasi Organo Tecnico, non possono assumere incarichi di nomina e/o elettivi e sono esonerati dall'attività associativa, ad eccezione dell'obbligo di pagamento delle quote presso la Sezione di appartenenza.
5. Gli arbitri fuori ruolo sono obbligati, nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, a partecipare al corso di aggiornamento previsto dall'art. 47, comma 5, per gli osservatori arbitrali. L'assenza non giustificata al corso e alla prova finale nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. Sono dispensati dalla partecipazione al corso gli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta del Presidente dell'AIA.
6. I dirigenti benemeriti, arbitri benemeriti ed osservatori arbitrali che assumono incarichi presso l'UEFA e la FIFA e le relative commissioni arbitrali su designazione e/o proposta del Presidente federale non hanno necessità di autorizzazione da parte del Presidente dell'AIA, fermo l'inquadramento quali arbitri fuori ruolo e la dispensa dal corso prevista nel precedente comma.
7. Non si considerano incarichi comportanti l'applicazione della presente norma la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'AIA a cariche federali nonché la nomina di associati a componenti, quali rappresentanti dell'AIA, presso commissioni federali e/o paritetiche con le Leghe e con i Settori.