Art. 51 - Attribuzioni della Procura generale dello sport

1. Il Procuratore generale dello sport e i Procuratori nazionali dello sport, sotto la sorveglianza del primo, costituiscono la Procura generale dello sport a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni.

2. Alla Procura generale dello sport è preposto il Procuratore generale dello sport, che designa, secondo modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, uno o più procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare.

3. Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e cura che i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l'Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti.

4. La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del presente Codice.

5. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

6. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la concludenza dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.

7. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.

8. Degli atti compiuti presso la Procura generale dello sport e delle attività comunque compiute è assicurata idonea documentazione, anche soltanto informatica, a cura degli ausiliari che assistono il Procuratore generale ovvero i procuratori nazionali dello sport. Della conservazione degli atti e della documentazione risponde direttamente il Procuratore generale dello sport. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni stabilisce i casi in cui la documentazione deve essere analitica e non sintetica; negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell'atto o dell'attività.