Art. 51 Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente: «a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;
c) il comma 3 dell'articolo 53 è soppresso.
2. All'articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole «Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti di lavoro sportivo».
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, è visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.