Art. 52 bis Licenze UEFA

1. Con il termine "Licenza UEFA" si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengano il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall'UEFA nella stagione sportiva successiva a quella del rilascio.

2. I criteri che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza UEFA sono indicati nel "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club" accreditato dall'UEFA ed emanato dal Consiglio Federale. Il "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club" definisce i termini e le condizioni per il rilascio della Licenza, e determina le sanzioni a carico delle società per il mancato rispetto degli adempimenti previsti.

3. La Licenza UEFA deve essere obbligatoriamente richiesta da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A maschile e femminile e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B maschile e femminile.

4. La Licenza UEFA ha efficacia per una sola stagione sportiva e deve essere richiesta annualmente.