Art.52 – Consulta Regionale - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Ad eccezione della regione Valled'Aosta e della regione TrentinoAlto-Adige, in ogni circoscrizione regionale è istituita, ove se ne determinino le condizioni, la Consulta Regionale, organismo consultivo del Comitato Regionale.
2. La Consulta Regionale è composta dal Presidente del Comitato Regionale che la presiede e dai Presidenti dei Comitati Territoriali appartenenti alla circoscrizione regionale. Il Presidente del Comitato Regionale convoca la Consulta Regionale ogni volta che ne ravvisi la necessità, o, senza indugio, quando ne venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Territoriali.
3. La Consulta Regionale esprime pareri e formula proposte per la migliore attuazione ed il coordinamento dell'attività del territorio.
4. Per la convocazione della Consulta Regionale, per la validità delle riunioni e per l'approvazione delle decisioni si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per la Consulta Nazionale. I verbali delle riunioni della Consulta Regionale sono inviati al Consiglio Federale.