Art. 52 Perdita della qualifica
1. La qualifica di associato dell'AIA si perde:
a) per dimissioni regolarmente rassegnate ed accettate;
b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica:
1) qualora l'associato, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale;
2) qualora l'associato non superi i corsi e/o le verifiche previsti dall'art. 47;
c) per sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica allo svolgimento dell'attività arbitrale, deliberata con motivazione dal Comitato Nazionale e dallo stesso comunicati all'interessato, al Presidente di Sezione ed al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale;
d) in caso di preclusione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva federale o per il ritiro della tessera a seguito di procedimento disciplinare della giustizia domestica.
2. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 47, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici e solo ove non sia pendente procedimento disciplinare nei confronti dell'associato ovvero non sia già stata effettuata segnalazione alla Procura Arbitrale.
3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui al n. 1) del primo comma viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale ed al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità.
Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano addotti elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza.
4. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui al n. 2) del primo comma viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale ed al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, ma con prova dell'avvenuta ricezione.
Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione di cui al capoverso precedente, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano addotti elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza.