Art. 52 Quater Co.Vi.So.F.
1. E' istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati non professionistici organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.
2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati non professionistici organizzati dalla Divisione Calcio Femminile sono emanate annualmente dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.
3. La Co.Vi.So.F. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti, uno deve essere iscritto all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali, uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale e due devono essere soggetti in possesso di specifica competenza in materie economico-finanziarie.
Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.F. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
4. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.F., assicurandole i mezzi ed il personale necessari. Per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, la Co.Vi.So.F. si avvale della segreteria della Divisione Calcio Femminile.
5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA e degli Organismi del Sistema delle Licenze Nazionali.
I componenti della Co.Vi.So.F. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.
Norma transitoria
La modifica all'art. 52 quater entra in vigore al termine della definizione dell'organico di Serie A Femminile 2022/2023.