Art. 52 - Svolgimento delle indagini - FIPAV -
1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'art. 116 le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili. L'iscrizione deve avvenire tempestivamente, una volta che l'ufficio federale destinatario della notizia di fatto o atto rilevante l'abbia rimessa alla Procura Federale.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro di cui al comma precedente del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni,eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 49, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.