Art. 52 Ter Co.Vi.So.D.
1. E' istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai suddetti Campionati sono emanate annualmente dalla L.N.D.
3. La Co.Vi.So.D. è formata da un Presidente e da sei componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, di cui tre su designazione del Presidente della LND, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
4. Possono essere nominati componenti della Co.Vi.So.D. coloro che in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
5. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.D. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
6. La Co.Vi.So.D. si avvarrà, per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, rispettivamente delle Segreterie del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile.
7. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Co.Vi.So.D. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette al controllo; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.