Art.53 – Passaggio dallo status di “Atleta Straniero” a quello di “Atleta Italiano” per acquisizione della cittadinanza Italiana alla FIPAV

1. "L'atleta straniero" non partecipante ai Campionati Nazionali di Serie A può ottenere il tesseramento come "atleta italiano" quando venga in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

a) abbia acquisito la cittadinanza italiana;

b) sia stato residente in Italia per almeno due anni solari consecutivi a partire dalla data di acquisizione della cittadinanza;

c) non sia stato mai tesserato in tale periodo con alcuna federazione.

2. L' "atleta straniero" partecipante ai Campionati Nazionali di Serie A può ottenere il tesseramento come "atleta Italiano" quando venga in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

a) abbia acquisito la cittadinanza italiana per decreto;

b) abbia ottenuto il certificato di trasferimento internazionale definitivo, senza vincoli o condizioni, da parte della Federazione di provenienza ovvero sia stato tesserato quale "atleta straniero" per almeno 2 stagioni sportive consecutive dalla data di concessione della cittadinanza ovvero non abbia giocato durante i suddetti due anni;

c) abbia giocato quale "atleta straniero" nelle 3 stagioni sportive precedenti;

d) non abbia disputato gare con rappresentative nazionali della Federazione di provenienza nei due anni precedenti.

3. Se provenienza nei due anni precedenti l'atleta ottiene la concessione della cittadinanza italiana durante l'anno sportivo nel quale è stato tesserato come "atleta straniero", mantiene tale status fino alla fine del campionato stesso, per assicurarne la uniformità e regolarità. 

4. La competenza del tesseramento è dell'Ufficio Tesseramento FIPAV che vi provvede secondo i termini e le modalità stabilite nelle norme organizzative della stagione in corso.