Art. 53 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione - FIPAV -

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura , oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo , informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale al Presidente della Federazione, il quale entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto , l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva , né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.