Art. 53 Procedimento disciplinare
1. L'azione disciplinare compete alla Procura Arbitrale ed è esercitata con l'atto di deferimento. La medesima azione può essere esercitata per i fatti commessi in costanza di tesseramento anche se l'associato non è più tesserato al momento del deferimento
2. La competenza funzionale è determinata al momento dell'infrazione
3. Nell'atto di deferimento la condotta contestata deve essere descritta in forma chiara e precisa con indicazione delle norme asseritamente violate e delle eventuali circostanze aggravanti.
4. Le norme di disciplina assicurano che l'associato deferito abbia la possibilità di essere ascoltato, di indicare mezzi di prova a discarico e di depositare memorie già nella fase delle indagini; possa acquisire copia di tutti gli atti, dopo il deferimento, e disporre di un tempo congruo per preparare la propria difesa; abbia la facoltà di essere sentito presso le Commissioni di Disciplina eventualmente con l'assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative.
5. Ogni delibera delle Commissioni di Disciplina deve essere motivata.
6. Le deliberazioni delle Commissioni di primo grado sono immediatamente esecutive. I comunicati ufficiali relativi alle deliberazioni adottate dalle Commissioni di disciplina sono pubblici.
7. Le norme di disciplina regolano la sospensione cautelativa, il doppio grado del giudizio, il giudizio semplificato, l'istituto della revisione, le impugnative per le decadenze ed i giudizi sui reclami delle Assemblee sezionali e Generale.