Art. 53 - Registri dei procedimenti

1. Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: 

a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; 

b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; 

c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; 

d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; 

e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale.

2. Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite.

3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri.

4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.

5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.