Art. 54 - Rapporti con l’Autorità giudiziaria - FIPAV -

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità Giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Regolamento. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.