Art. 54 Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa
1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, della Divisione Calcio Femminile e dei Comitati ridurre tale termine.