Art. 54 Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l'ordine di gravità, sono: 

a) il rimprovero;

b) la censura;

c) la sospensione sino ad un massimo di due anni;

d) il ritiro della tessera.

2. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica, associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.

3. Durante il periodo della sospensione, l'arbitro è tenuto:
a) a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza;

b) a versare le quote associative;

c) a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi;

4. La sanzione è graduata in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.

5. Le infrazioni disciplinari al presente Regolamento ed alle norme secondarie sono soggette alla prescrizione quinquennale, interrotta dall'atto di deferimento

6. Le sanzioni disciplinari comminate dagli organi di giustizia domestica dell'AIA hanno effetto esclusivamente nell'ambito delle titolarità decisionali dell'AIA.

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