Art. 55 - Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport

1. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono nominati, tra i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni, secondo la procedura stabilita al comma 7 del medesimo articolo.

2. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ciascuno di essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di coniugio, né di parentela o affinità fino al terzo grado, con alcun componente della Giunta e del Consiglio del Coni, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Il Presidenti e i componenti si astengono dal singolo giudizio laddove versino in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del presente Codice.