Art. 55 Condanna alle spese
1. Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.