Art. 55 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore
1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d'Appello in seconda e ultima istanza.
Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d'Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.