Art.56 – Tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle commissioni federali alla FIPAV
1. Partecipano all'attività federale i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali che, a seguito di elezione o di nomina, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche, secondo le norme dello Statuto federale.
2. Per i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali il tesseramento si concretizza al momento dell'accettazione della carica.
3. I dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali sono esentati dall'obbligo del pagamento della quota di tesseramento.
4. Il tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle commissioni federali viene attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV con un'efficacia temporale pari alla durata della carica ricoperta.