Art. 56 - Organizzazione fondamentale del Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport si articola in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva; a ciascuna di esse è preposto un Presidente di sezione. Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da cinque membri.

2. Nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni, alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a:

a) questioni tecnico sportive;

b) questioni disciplinari;

c) questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento;

d) questioni meramente patrimoniali.

3. Alla Sezione consultiva, oltre all'adozione di pareri su richiesta del Coni e, per suo tramite, delle Federazioni, anche in relazione all'interpretazione delle disposizioni di cui al presente codice, spetta pronunciarsi su eventuali istanze di ricusazione dei componenti del Collegio di Garanzia.

4. E' istituito, nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport, l'organo denominato Sezioni unite del Collegio di Garanzia, costituito dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, che lo presiede, e dai Presidenti delle Sezioni giudicanti.

5. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, anche su proposta del Presidente di una Sezione, può stabilire che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni unite.