Art. 56 Segreteria degli organi di giustizia sportiva
1. Gli organi di giustizia sportiva sono coadiuvati da un segretario individuato dal Presidente federale.
2. Il Segretario documenta, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti, le attività proprie, degli organi di giustizia sportiva e delle parti. Il Segretario assiste gli organi di giustizia sportiva in tutti gli atti per i quali deve essere redatto verbale.
3. Il Segretario dà atto del deposito in calce alla decisione, vi appone la data e la firma e da tale momento si dà per avvenuta la pubblicazione. Il segretario contestualmente alla pubblicazione ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione nel rispetto della disciplina della privacy. 4. Il Segretario è competente al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio, alla conservazione dei fascicoli di parte, alle comunicazioni prescritte anche dagli organi di giustizia sportiva nonché ad ogni altra incombenza di carattere organizzativo ed amministrativo.