Art. 57 – Revisione e revocazione - FIPAV -
1. Contro le decisioni della Corte Federale d'Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore Federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di quindici giorni decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la evocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.