Art.57 – Tesseramento dei soci e dei dirigenti degli associati alla FIPAV
1. Partecipano all'attività federale i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate indicati nell'elenco allegato alla domanda di affiliazione o di riaffiliazione, come previsto dal precedente articolo 6, comma 2 lettera c).
2. Per i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate il tesseramento si concretizza al momento della presentazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione da parte della loro società o associazione sportiva tramite la modulistica predisposta dalla FIPAV.
3. Il tesseramento dei soci e dei dirigenti comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota annuale da parte della società o associazione sportiva di cui sono componenti.
4. Il tesseramento dei soci e dei dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate viene attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV con un'efficacia temporale limitata ad una annata sportiva.