Art. 57 Gare effettuate a cura degli organi federali
1. Compete alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, alle Divisioni e dai Comitati disporre l'effettuazione delle seguenti gare, designando eventualmente la società cui viene affidata l'organizzazione:
a) gare di qualificazione;
b) gare da ripetersi per effetto di annullamento;
c) gare da ripetersi perché sospese dopo l'inizio del secondo tempo.
2. Gli incassi delle gare di cui al comma precedente, depurati delle spese di organizzazione, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'organo che ne dispone l'effettuazione.
3. In caso di sospensione di qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l'inizio del secondo tempo.