Art. 57 - Sede e compiti dei Presidenti

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha sede presso il Coni ed è coadiuvato da un segretario designato dal Coni. Composizione e funzioni dell'ufficio di segreteria sono disciplinati nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

2. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport:

a) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante;
b) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, la composizione di ciascuna delle Sezioni nominando il relativo Presidente;
c) assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza ovvero alle Sezioni unite.

3. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano tra i Presidenti delle sezioni giudicanti.

4. Il Presidente della Sezione alla quale è assegnata la controversia designa il giudice relatore, se non creda di procedere egli stesso.