Art. 58 – Amnistia- FIPAV -
1. L'amnistia è un provvedimento generale con cui la FIPAV provvede ad estinguere l'infrazione e nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato fa cessare l'esecuzione della sanzione nonché quella delle sanzioni accessorie. Nel concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
2. La competenza alla concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale stabilirà la decorrenza ed eventuali condizioni od obblighi.
3. Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall'amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4. Restano comunque impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'art. 22 comma 4 lettera d) dello Statuto Federale.
5. L'amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.