Art.58 – Tesseramento degli ufficiali di gara alla FIPAV
1. Partecipano all'attività federale gli ufficiali di gara, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali.
2. Gli ufficiali di gara possono richiedere il tesseramento dopo l'ottenimento della relativa qualifica a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.
3. Il tesseramento degli ufficiali di gara comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Federale.
4. Il tesseramento degli ufficiali di gara viene attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV con un'efficacia temporale limitata ad una annata agonistica.