Art. 58 - Disposizioni generali

1. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.

2. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio.

3. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso.