Art.58 – Organi di Giustizia: principi di funzionamento - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Gli Organi di Giustizia della FIPAV promuovono il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali, la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione. Essi hanno piena e completa autonomia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Gli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
2. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena in dipendenza, autonomia e riservatezza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento Giurisdizionale, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
3. La carica di Organo di Giustizia presso la FIPAV è incompatibile con la carica di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la FIPAV, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.
4. Fermo quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento Giurisdizionale sono stabilite le regole relative ai procedimenti giurisdizionali, garantendo il diritto di difesa, il limite massimo di durata dei procedimenti, l'esecutività delle decisioni di primo grado e la possibilità di sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione, la possibilità di emanazione di provvedimenti cautelari. Sono altresì previsti gli istituti dell'astensione, della ricusazione e la possibilità di revisione del giudizio.
5. In materia di doping, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI.
6. Agli Organi amministrativi e tecnici della FIPAV non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.