Art. 59 – Indulto - FIPAV -

1. L'indulto, al pari dell'amnistia, è un provvedimento di carattere generale ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra pena più lieve.

2. L'indulto non estingue le pene accessorie e non presuppone una condanna irrevocabile.

3. La sua efficacia è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale che è l'organo competente alla promulgazione.

4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.

6. Anche per l'indulto restano impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'art. 22 comma 4 lettera d) dello Statuto Federale.

7. L'indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.