Art.59 – Tesseramento dei tecnici sportivi, dei medici e dei collaboratori parasanitari alla FIPAV
1. Partecipano all'attività federale i tecnici nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, i medici iscritti all'ordine professionale nonché i fisioterapisti, massaggiatori e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale previsto dalla Legge, i quali prestano la loro attività a favore delle società e associazioni sportive affiliate ovvero a favore della FIPAV.
2. Per i medici indicati nella domanda di affiliazione o riaffiliazione delle società e delle associazioni sportive associate il tesseramento si concretizza al momento della presentazione della domanda stessa a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.
3. Per i tecnici, per i fisioterapisti, per i massaggiatori e per i collaboratori parasanitari il tesseramento avviene su domanda da presentare alla FIPAV a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Ufficio Tesseramento a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.
4. Il tesseramento dei tecnici, dei medici, dei fisioterapisti, dei massaggiatori e degli altri collaboratori parasanitari comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Federale.
5. Il tesseramento dei tecnici, dei medici, dei fisioterapisti, dei massaggiatori e degli altri collaboratori parasanitari è attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV con un'efficacia temporale limitata ad una annata sportiva.