Art. 59 Consulenza tecnica
1. L'organo giudicante, se dispone una consulenza tecnica, sceglie un esperto terzo rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.
2. Il parere del consulente tecnico è trasmesso all'organo giudicante e alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il Presidente del collegio, qualora particolari circostanze lo richiedano, può abbreviare tale termine. Il termine non può essere inferiore a cinque giorni.
3. Nei procedimenti dinanzi ai Giudici sportivi, il consulente tecnico trasmette il parere all'organo giudicante ed alle parti fino a due giorni prima dell'udienza o della data fissata per la adozione della decisione.
4. Le parti possono richiedere di avvalersi di consulenza tecnica di parte. Il relativo parere deve essere depositato nei termini previsti dai commi 2 e 3.