Art. 59 - Instaurazione del giudizio

1. Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

2. Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio:

a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria;

b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione.

3. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata;

c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata;

d) l'indicazione dei motivi a norma dell'art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni;

e) gli atti e i documenti rilevanti;

f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata.

g) l'indicazione della procura al difensore

4. Al ricorso sono allegate:

a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni;

b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1.

5. La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell'udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. L'atto di impugnazione incidentale presenta il contenuto di cui al comma 3, in quanto compatibile.

6. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni disciplina modalità e termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni, a pena di irricevibilità.

7. Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso l'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L'acquisizione viene disposta anche d'ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport.