Art.59 – Organi di Giustizia: competenze - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito regionale e territoriale e sono in numero pari a quello dei Comitati Regionali e Territoriali. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale
2. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
3. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la FIPAV, d'intesa con una o più Federazioni, può costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.