Art. 6 – EFFETTI DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO

6.1. Il rapporto consortile si scioglie automaticamente con riguardo alle società consorziate che, al termine dell'anno sportivo, retrocedano nel Campionato di Serie B, oppure che non si iscrivano ai campionati di Serie A, ovvero che perdano, per qualsivoglia motivo, il diritto a partecipare ai campionati di Serie A (anche a seguito di recesso volontario, ovvero di esclusione deliberata dall'Assemblea del Consorzio).

6.2. Le quote di partecipazione al Consorzio detenute dalle suddette società, che perdono lo status di consorziate ed il diritto alla partecipazione ai Campionati di Serie A maschile di Pallavolo, si accrescono al fondo di riserva, ai sensi dello Statuto del Consorzio.

6.3. Al fine di promuovere la piena realizzazione degli scopi consortili così come indicati nello Statuto consortile, a favore delle sole società retrocesse dalla Serie A alla Serie B, ovvero delle società che abbiano ceduto il titolo sportivo di partecipazione al Campionato di Serie A e, nel contempo, abbiano acquisito il diritto a partecipare al Campionato di Serie B, verrà riconosciuta una somma di denaro a titolo di incentivo per il ritorno in Serie A pari a:

a) € 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA, a favore delle società ammesse al Consorzio al momento dell'acquisto della sede della Lega;

b) € 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, a favore delle società ammesse al Consorzio al momento dell'approvazione del presente Regolamento, escluse quelle indicate nel paragrafo che precede;

c) € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, a favore delle società che saranno ammesse al Consorzio successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Gli importi innanzi indicati non sono cumulabili.

6.4. L'incentivo disciplinato dall'art. 6.3 che precede viene escluso con riferimento a qualsiasi altra ipotesi non specificatamente ricadente in quelle indicate da tale norma. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non hanno diritto all'incentivo:

a) le società sportive che non si siano iscritte al Consorzio "Lega Pallavolo Serie A", pur avendone diritto;

b) le società sportive che si siano ritirate dal Campionato di Serie A, ovvero che abbiano comunicato il recesso dal Consorzio;

c) le società sportive che siano state per qualsiasi motivo escluse dal Consorzio.

6.5. L'ammontare dell'incentivo indicato nell'art. 6.3 che precede potrà essere modificato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

6.6. L'incentivo indicato nell'art. 6.3 che precede sarà erogato entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto consortile, previa trasmissione della documentazione attestante il perfezionamento dell'iscrizione al campionato di serie B e l'effettiva partecipazione a tale campionato.