Art. 6 – PROCEDIMENTO DI PRIMA ISTANZA DINANZI AL GIUDICE DI LEGA
1. Il Giudice di Lega avvia il procedimento di prima istanza a seguito della trasmissione, da parte dell'Amministratore Delegato, della relazione e dei relativi allegati, contenente la richiesta di applicazione di sanzioni a carico della società e/o dei loro tesserati.
2. La Segreteria della Lega provvede a trasmettere, a mezzo telefax e/o posta elettronica certificata, una copia della suddetta relazione alla società e/o ai loro tesserati coinvolti nel procedimento; a tutti gli effetti il rapporto e/o la ricevuta di trasmissione farà fede per determinare la data di ricevimento.
3. La società e/o i loro tesserati coinvolti nel procedimento possono far pervenire al Giudice di Lega, anche a mezzo telefax e/o posta elettronica certificata, le loro controdeduzioni ed eventuali documenti entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento degli atti.
4. Il Giudice di Lega, sulla base della relazione e della documentazione inviata dall'Amministratore Delegato, nonché delle eventuali controdeduzioni e documenti presentati dalla società e/o dei loro tesserati, nonché degli eventuali ulteriori elementi di prova acquisiti, anche d'ufficio, nel corso del procedimento, entro 30 giorni può:
- archiviare il procedimento per manifesta infondatezza della notizia d'infrazione, o per insufficienza degli elementi probatori ed indiziari raccolti in ordine alla notizia d'infrazione;
- infliggere le sanzioni previste dall'art. 5, comma 2, che precede.
5. La decisione che definisce il procedimento disciplinare di prima istanza deve essere comunicata a tutte le parti interessate, a mezzo telefax e/o posta elettronica certificata.
6. L'esecuzione della sanzione è demandata all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione della Lega.
7. Avverso le decisioni assunte dal Giudice di Lega è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti della Lega entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della decisione.
8. Avverso le decisioni assunte dal Giudice di Lega, in materie devolute alla competenza di secondo grado della FIPAV, è ammesso ricorso alla Corte di Appello Federale, con le modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento Giurisdizionale FIPAV e dai Regolamenti di Lega.
9. L'eventuale impugnazione non sospende l'immediata esecutività della decisione.